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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

69600
Stato 29 occorrenze
  • 1978
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Particolari contratti soggetti a proroga)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Canone dei contratti soggetti a proroga)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Contratti in corso soggetti a proroga)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Contratti in corso non soggetti a proroga)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Contratti in corso non soggetti a proroga)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Per i contratti prcvisti negli articoli 67, 70 e 71 il locatore può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di

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